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STATUTO

DEL

GRUPPO ASTROFILI CINISELLO B.

 

 

 

PARTE PRIMA: NORME GENERALI

 

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita un'associazione denominata: "Gruppo Astrofili di Cinisello Balsamo (G.A.C.B.)"

 

Articolo 2 - Sede

L' associazione ha sede in Cinisello Balsamo, via Cadorna 25 presso Cristiano Fumagalli.

 

Articolo 3 - Durata

L' associazione ha durata illimitata.

 

Articolo 4 - Finalità dell'associazione

L' associazione, che non ha fini di lucro, persegue le seguenti finalità:

- lo studio, l'osservazione e la divulgazione delle scienze astronomiche.

Il tutto con eclusione di qualsiasi attività che la legge vieta alle associazioni.

 

Articolo 5 - Disciplina dell'associazione

L' associazione è disciplinata dal presente statuto, dal regolamento di attuazione che sarà deliberato dall'assemblea e dalle norme di legge in materia di associazioni, ove non derogate dallo statuto o dal suo regolamento di attuazione.

Il regolamento di attuazione dello statuto non può in nessun caso derogare alla disciplina dello statuto, in quanto costituisce una sua fonte subordinata ed integrativa.

 

Articolo 6 - Fondo associativo e versamenti degli associati

 

L' associazione non ha un fondo iniziale di dotazione.

Le quote associative non sono trasferibili a terzi, nè per atto tra vivi nè per successione a causa di morte.

Il recesso, l'esclusione dell'associato dall' associazione (o la cessazione del rapporto associativo con riferimento a singoli associati, dipendente da qualsiasi altra causa) non danno diritto in nessun caso al rimborso delle eventuali quote associative versate (neppure quelle relative all'anno in corso).

I versamenti delle quote associative sono richiesti dall'organo amministrativo in base alle norme contenute nel regolameno di attuazione dello statuto.

 

Articolo 7 - Bilancio

 

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno agosto di ciascun anno. L' organo amministrativo dell' associazione deve sottoporre all'assemblea il progetto di bilancio entro quattro mesi dalla data di chiusura dell' esercizio sociale. Al massimo l' approvazione del bilancio può avvenire, se sussistono gravi e fondati motivi, dopo sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

 

 

PARTE SECONDA: I SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

 

Articolo 8 - Categorie di associati

 

All' associazione partecipano le seguenti categorie di associati:

- soci fondatori;

- soci ordinari;

- soci onorari.

I soci fonadtori hanno diritto ad un voto in assemblea. Nelle delibere modificative dello statuto dell'associazione, occorre il voto favorevole di almeno due-terzi dei soci fonadtori.

I soci fondatori ed i soci ordinari hanno diritto ad un voto in assemblea.

I soci onorari non hanno diritto di voto in assemblea.

 

Articolo 9 - Diritti e doveri degli associati, loro domicilio

 

Gli associati sono tenuti a contribuire alla realizzazione delle finalità sociali, almeno mediante i versamenti delle quote annuali associative, nel loro ammontare determinano ai sensi del presente statuto.

Essi sono tenuti, altresì, a non ostacolare la realizzazione delle finalità associative mediante comportamenti che determinano discredito o pregiudizio economico per l' associazione.

Il regolamento attuativo dello statuto è vincolante per tutti gli associati e la sua violazione può, nei casi più gravi, comportare l' espulsione dell' associato dall' associazione.

Per quanto attiene alle comunicazioni dell' associazione agli associati e degli associati tra loro, il domicilio di ciascun associato sarà quello risultante nell' apposito libro soci al momento dell'invio delle comunicazioni.

Nel regolamento di attuazione del presente statuto potrà essere anche disciplinata dettagliatamente la procedura di ammissione degli associati, nonchè la procedura di espulsione, nel rispetto del diritto al contradditorio.

 

 

PARTE TERZA: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 

Articolo 10 - Organi dell' associazione

 

Costituiscono organi dell'associazione:

- l'assemblea;

- il presidente dell'associazione;

- l'organo amministrativo (Consiglio Direttivo).

Tutti gli organi dell'associazione che non hanno composizione monocratica funzionano secondo le regole della collegialità.

 

Articolo 11 - Assemblea: competenze e quorum

 

L' assemblea ha una funzione normativa e di controllo che si sostanzia nelle seguenti competenze tassative:

FUNZIONE NORMATIVA

1: modifica le morme dello statuto dell'associazione (compreso lo scioglimento dell'associazione);

2: delega, eventualmente, all'organo amministrativo l'emanazione (la modifica) del regolamento attuativo dello statuto dell'associazione.

FUNZIONE DI CONTROLLO

3: approva il bilancio consuntivo;

4: procede alla nomina del presidente;

5: procede alla nomina dei componenti dell'organo amministrativo;

6: delibera sulle materie ad essa sottoposte dagli altri organi dell'associazione;

7: delibera l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

8: delibera l'esclusione dell'associato (sempre che nell'esercizio delle sue funzione normativa non abbia delegato all'organo amministrativo tale competenza; in tal caso verifica annualmente le esclusioni deliberate e ne conferma la validità e l'efficacia).

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero di aventi diritto al voto presenti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi deli associati aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria delibera sugli argomenti di cui ai punti 1, 7 e 8 del presente articolo, con il voto favorevole di almeno la metà più uno delle persone presenti in assemblea. Per le delibere di scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (aventi diritto al voto).

L'assemblea ordinaria delibera sugli argomenti di cui gli altri punti del presente articolo, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

 

Articolo 12 - L' assemblea: convocazione

 

L' assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede dell'associazione, purchè, in Italia o in uno stato estero.

Affinchè l'assemblea sia validamente convocata all'estero, occorre che nel paese straniero abbia domicilio parte significativa degli associati e che la convocazione all'estero dell'assemblea non sia ostativa al pieno esercizio dei diritti spettanti agli associati non domiciliati nel paese straniero.

Le convocazioni sono fatte per iscritto e devono essere ricevute dali associati almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Le convocazioni saranno spedite al domicilio risultante dal libro degli associati.

Nell'avviso può essere indicato un altro giorno per la seconda convocazione.

L'assemblea è comunque valida anche quando, benchè non convocata, siano presenti o rappresentati tutti gli associati, il presidente e l'intero organo amministrativo.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio dell'associazione, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

 

Articolo 13 - L'assemblea: svolgimento

 

Ogni associato (soci fondatori e soci ordinari) ha diritto in assmblea ad un voto.

Ogni associato che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ma solo da altri associati.

Nessun associato può rappresentare più di cinquanta persone.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto all'intervento in assemblea ed al voto, anche per quanto riguarda le deleghe.

Non hanno diritto di voto:

- i soci onorari;

- gli associati che siano stati messi in mora dall'organo amministrativo per il versamento della quota associativa annuale;

- i membri dell'organo amministrativo nelle delibere concernenti azione di responsabilità ed approvazione del progetto di bilancio preventivo e consuntivo;

- gli associati sulla cui esclusione l'assemblea sia chiamata a deliberare;

- gli associati che si trovino in conflitto di interessi con le delibere da adottare.

 

Articolo 14 - L'assemblea: presidenza

 

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione.

In caso di sua assenza l' assemblea sarà presieduta dalla persona nominata dall' assemblea.

Il presidente dirige i lavori dell' assemblea e sovrintende alla redazione del relativo verbale. Nel caso i n cui sorgano contestazioni sulle procedure adottate dal presidente, le sue statuizioni saranno vincolanti per l' assemblea ove adottate in ossequio a norme inderogabili di legge o di statuto; negli altri casi l'assemblea potrà deliberare in ordine alla procedura da seguire e le sue statuizioni saranno vincolanti per il presidente.

 

Articolo 15 - L'assemblea: verbalizzazione

 

Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario o da notaio, nei casi di legge, o se richiesto dal presidente.

Se non si è provveduto alla nomina di un segretario in seno all'organo amministrativo, le funzioni di segretario saranno svolte da una persona nominata dall'assemblea.

 

Articolo 16 - Il presidente dell'associazione: poteri

 

La rappresentanza legale dell'associazione spetta al presidente, nominato ai sensi dell'articolo 11 del presente statuto. Egli potrà delegare, nei limiti di legge, la propria firma e potrà nominare, se del caso con atto notarile, procuratori per determinati atti o categorie di atti, conferendo ad essi la rappresentanza dell'associazione.

Al presidente spettano altresì le seguenti attribuzioni:

- sorveglia sul regolare svolgimento della vita associativa e, se del caso, riferisce agli organi sociali competenti in ragione di materia;

- presiede l'assemblea;

- presiede il consiglio direttivo.

 

Articolo 17 - L'organo amministrativo collegiale

 

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo, composto da un numero di menbri variabili da due a cinque, numero che verrà di volta in volta determinato all'atto della nomina da parte dell'assemblea.

Gli amministratori devono essere soci fondatori ed ordinari e sono rieleggibili.

 

Articolo 18 - L'organo amministrativo: nomina

 

All'atto della nomina (da effetuarsi con le maggioranze di cui sopra all'articolo 11 del presente statuto), l'assemblea determinerà la durata in carica dei membri del consiglio direttivo e tra questi ultimi potrà nominare il presidente. Se non precisato diversamente la nomina si intende effettuata a tempo indeterminato, sinoa dimissioni o revoca.

Ad ogni sua rinnovazione, il consiglio elegge tra i propri membri un presidente, se questi non è già stato nominato dall'assemblea; può eventualmente nominare anche uno o più vicepresidenti, un segretario ed un tesoriere.

 

Articolo 19 - L'organo amministrativo: la cessazione

 

La cessazione di un consigliere ha sempre efficacia immediata.

Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, i rimanenti restano in carica fino a che l'assemblea, che essi devono convocare senza indugio, abbia provveduto alla nomina di un nuovo consiglio direttivo.

Negli altri casi il consiglio continua ad operare, fermo restando che il quorum deliberativo deve essere computato sulla base del numero dei consiglieri nominati dall'assemblea, e non sulla base dei consiglieri rimasti in carica. Si procederà, pertanto, come se i consiglieri cessati fossero semplicemente assenti.

 

Articolo 20 - L'organo amministrativo: convocazione del consiglio direttivo

 

La convocazione del consiglio sarà fatta dal presidente con lettera da spedire, almeno otto giorni prima dell'adunanza, a ciascun consigliere ed agli eventuali sindaci effettivi o, nei casi di urgenza, con telescritto da spedirsi come sopra almeno due giorni prima.

Le modalità di convocazione devono in ogni caso consentire l'effettiva possibilità di partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri che per i revisori (se nominati).

Le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri nominati dall'assemblea.

Il consiglio è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza dal consigliere designato dai presenti.

Le delibere sono prese a mnaggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I verbali delle riunioni saranno trascritti sull'apposito libro e firmati dal presidente e dal segretario.

Il consiglio si radunerà sia presso la sede dell'associazione, sia altrove, purchè, in Italia o in uno stato estero in cui risieda almeno uno dei membri del consiglio stesso, tutte le volte che il presidente lo crederà opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

 

Articolo 21 - L'organo amministrativo: rimborsi spese

 

La carica di presidente o di consigliere non dà diritto ad alcun compenso.

Al presidente e agli amministrativi spetta, tuttavia, il rimborso delle spese sotenute per ragioni del loro ufficio.

 

Articolo 22 - L'organo amministrativo: poteri di amministrazione

 

Ferma restando la rappresentanza esclusiva dell'associazione riservata dalla legge e dal presente statuto al presidente (o a persona da questi delegate a norma dell'articolo 14), l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento delle finalità dell'associazione, eclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto, in modo tassativo, riservano all'assemblea degli associati.

L'organo amministrativo dell'associazione è tenuta a predisporre annualmente il bilancio di esercizio, per sottoporlo entro quattro mesi dalla sua chiusura all'assemblea dell'associazione.

 

Articolo 23 - L'organo amministrativo: delega dei poteri di amministrazione

 

L'organo amministrativo potrà delegare, nei limiti di legge e di statuto, le proprie attribuzioni a singoli amministratori od a un comitato esecutivo, determinandone i poteri e la capacità di rappresentare l'associazione nei confronti dei terzi.

 

Articolo 24 - Rappresentanza dell'associazione

 

Fermo restando che il presidente ha il potere generale di rappresentare l'associazione nei confronti dei terzi, agli amministratori cui sia stata delegata parte delle attribuzioni dell'organo amministrativo spetta la rappresentanza dell'associazione, ma solo nei limiti di quanto deliberato ai sensi dell'articolo precedente. Tli limiti sono opponibili ai terzi di buona fede solo se pubblicati ai sensi dell'articolo 19 del codice civile.

 

 

PARTE QUARTA: NORME FINALI

 

Articolo 25 - Scioglimento dell'associazione

 

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'associazione, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio netto dell'associazione sarà devoluto ad una o più associazioni private o enti pubblici che perseguono finalità analoghe a quelle dell'associazione, in conformità a quanto deliberato dall'assemblea che dispone lo scioglimento dell'associazione.

 

Articolo 26 - Clausola compromissoria

 

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'associazione e gli associati o tra gli associati fra loro in relazione al rapporto associativo, eccettuate quelle rimesse alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, sarà devoluta ad un solo arbitro nominato di comune accordo dalle parti, ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale dl capoluogo di provincia nel cui territorio ha sede l'associazione.

Detto arbitro deciderà secondo equità, libero da qualsiasi formalità di procedura, salvo il rispetto del contradditorio ed inappellabilmente.

La sede dell'arbitrato è presso il domicilio dell'arbitro.

Le spese dell'arbitrato sono a carico della parte soccombente, salvo che per gravi motivi l'arbitro non disponga diversamente.

 

 

 

 

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